Art. 5.
(Obblighi inerenti alla conclusione del procedimento giurisdizionale).

      1. Il magistrato ha il dovere di concludere, mediante l'adozione di un provvedimento espresso, il procedimento giurisdizionale ovvero il subprocedimento giurisdizionale di sua competenza, sia che esso consegua obbligatoriamente a un'azione o istanza, sia che esso debba essere iniziato d'ufficio.
      2. Il Ministro della giustizia determina per ciascun tipo di procedimento o di subprocedimento giurisdizionale, in quanto non sia già direttamente disposto per legge, il termine entro cui esso deve concludersi, uniformandosi alla giurisprudenza della

 

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Corte europea dei diritti dell'uomo sul termine ragionevole di cui all'articolo 6, primo paragrafo, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, resa esecutiva ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848. La determinazione di cui al precedente periodo è assunta previo parere del Consiglio superiore della magistratura per i procedimenti o i subprocedimenti civili e penali, del Consiglio di presidenza della giustizia amministrativa per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali amministrativi, del Consiglio di presidenza della Corte dei conti per i procedimenti o i subprocedimenti giurisdizionali contabili e del Consiglio della magistratura militare per i procedimenti o subprocedimenti giurisdizionali militari. Le determinazioni di cui al presente comma sono adottate, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, con decreto del Presidente della Repubblica.
      3. Il termine di cui al comma 2 decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda, dell'istanza o dell'azione, se il procedimento giurisdizionale è ad iniziativa di parte.
      4. Qualora non si provveda ai sensi del comma 2, il termine di conclusione del procedimento davanti al medesimo magistrato è di un anno per la rispettiva parte dei procedimenti.